Decreto Green Conditionalities

Il 12/07/2024 sul sito del Ministero dell'Ambiente (MASE) è stato pubblicato il Decreto "Green Conditionalities".
Il Decreto introduce nuove condizioni per le imprese ad alto consumo energetico, al fine di garantire un uso più efficiente dell'energia e il mantenimento dei benefici tariffari.

Le imprese hanno diverse opzioni tra cui scegliere per rispettare i requisiti green e completare la diagnosi energetica, come stabilito dalla normativa, elencato di seguito.

Mettere in atto gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla diagnosi energetica, con tempi di ritorno inferiori ai 3 anni e costi non eccedenti il valore dell'agevolazione.

  1. Coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con energia proveniente da fonti che non emettono carbonio.
  2. Investire almeno il 50% dell'agevolazione in iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra.


Punti principali del DM:

Metodo di selezione tra le condizioni: ogni anno l'azienda dovrà dichiarare come intende rispettare l'obbligo durante il periodo di utilizzo. 

Per quanto riguarda il metodo per effettuare la scelta, si deve consultare un provvedimento di ARERA che sarà emesso entro 90 giorni (previsto per metà ottobre).

Condizionalità della "diagnosi energetica": se l'azienda decide di procedere con gli interventi di diagnosi, dovrà iniziare con almeno un terzo dell'importo nel primo anno e completare entro il secondo anno successivo all’ottenimento dell’agevolazione.

Il Decreto stabilisce che se non sono previsti interventi con un periodo di ritorno inferiore a 3 anni nella diagnosi, l'impresa energivora sarà considerata "adempiente".

Verifica e annullamento di benefici fiscali:

- ENEA trasmetterà a CSEA i risultati delle verifiche sull'adempimento dell'obbligo di diagnosi energetica da parte dell'azienda consumatrice di energia.

- Di solito, i controlli vengono effettuati entro il 3  Giugno di ogni anno. Per il 2024, il termine ultimo per presentare i rapporti dei controlli è il 31 dicembre 2024.

In caso di inadempimento, CSEA provvede alla revoca delle agevolazioni. L’impresa è tenuta alla restituzione degli importi dovuti.

Disposizioni specifiche per l’anno 2024:

L’Art. 9, comma 1 recita: “Con riferimento all’Elenco energivori relativo all’anno 2024, può accedere alle agevolazioni l’impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni […], la quale si impegna a effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica ovvero  ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 […].