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Comunicazione apertura suppletiva 2024

Written by Admin | Aug 7, 2024 7:56:27 AM

Oggetto: apertura del portale – sessione suppletiva - per le dichiarazioni energivore anno 2024

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), con la circolare 42/2024/ELT, ha comunicato l’apertura del portale, nel corso della sessione suppletiva, per le dichiarazioni 2024 delle imprese a forte consumo di energia (art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023).

Il portale sarà disponibile dal 05/08/2024 fino alle ore 23:59 del 10/09/2024. Decorso comunque tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.

Eccezionalmente per la sessione suppletiva 2024, secondo quanto previsto ai punti 2 e 5 della deliberazione 343/2024 R/eel, non si applica la condizione di perdita di 1/12 dell’agevolazione di cui al comma 3.10 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel.

Inoltre, ai sensi del punto 5 della deliberazione 343/2024 R/eel, non è dovuto l’importo del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi della CSEA.

I requisiti di accesso alle agevolazioni per l’anno 2024 sono riportati nell’Allegato 2 della circolare 55/2023/ELT “REQUISITI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ELETTRIVORI – ANNO 2024” allegata alla presente.

Si ricorda che il comma 8 dell’art.3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 stabilisce che le imprese che accedono alle agevolazioni sono “tenute ad adottare almeno una delle tre seguenti misure:

  1. a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita; 
  2. b)  ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio; 
  3. c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.”